Lo scorso 10 novembre, Giorgia Meloni si è rivolta direttamente ai cittadini di questo Paese con un videomessaggio pubblicato sui social in cui, dopo aver affermato di aver “raccolto la sensibilità della stragrande maggioranza degli italiani” presentando la riforma che consentirebbe l’elezione diretta del presidente del Consiglio, li ha apostrofati nei modi che sono prerogativa dei populismi: “Voi cosa volete fare, volete contare e decidere, o stare a guardare mentre i partiti decidono per voi? … Questa è la domanda che faremo se sarà necessario e quando sarà necessario”. Quasi che i partiti, fulcro della democrazia rappresentativa, fossero una presenza abusiva nella democrazia italiana, un fardello di cui liberarsi, o almeno da depotenziare in favore del rapporto diretto con il “popolo”. Paradossale che questa domanda provenisse dalla leader di un partito, Fratelli d’Italia – strenua militante fin dall’adolescenza di un altro partito, Alleanza Nazionale – apparentemente dimentica che sono, appunto, partiti quelli che danno vita alla sua maggioranza. In quel video, posando di fronte ai ritratti dei presidenti del Consiglio che l’hanno preceduta e segnandoli a dito, Giorgia Meloni rivolgeva a un pubblico immaginario un’altra domanda: “Quanti di questi presidenti del Consiglio e quanti dei governi che hanno presieduto sono stati effettivamente scelti dai cittadini? Quanti di loro avrebbero fatto il presidente del Consiglio se fossero stati i cittadini a scegliere chi li avrebbe governati?” Considerazioni non prive di conseguenze, perché se si afferma che i precedenti governi non sono stati scelti dai cittadini e che le regole che hanno presieduto alla formazione e allo svolgimento delle funzioni di decenni di governi repubblicani sono state una decisione sottratta al “popolo”, ne deriva che tutti i governi nominati in forza dell’assetto istituzionale e delle leggi elettorali in vigore in Italia dal 1948 in poi non possedevano una piena legittimità democratica, che – a quanto pare – deriverebbe invece dalla riforma in senso plebiscitario sostenuta dalla presidente del Consiglio. Si tratta di affermazioni, ha commentato Libertà e Giustizia in un comunicato stampa, che rivestono carattere eversivo e rasentano il vilipendio delle istituzioni. Nessuno, neppure tra i numerosi esponenti populisti con ambizioni autoritarie nati nel nostro pur complesso panorama politico, si era mai spinto fino a questo punto. Ed è da qui, da queste dichiarazioni liquidate troppo in fretta come propagandistiche, che è bene partire per un’analisi della riforma che ne interroghi, oltre all’aspetto tecnico costituzionale, l’orizzonte politico, fatto di continui passaggi di soglia. La proposta di Premierato indebolisce la democrazia Poco meno di un mese più tardi, il 3 dicembre, un comunicato pubblicato sul sito del Governo informava che “il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha approvato un disegno di legge costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia. La riforma costituzionale ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare”. L’intero testo del ddl si basa sul rapporto diretto con l’elettore visto come corpo della “nazione”, anche nella prospettiva di un eventuale referendum, quasi che la partita fosse dare al cittadino una democrazia diretta, quando si introduce, in realtà, una ulteriore e definitiva limitazione dell’esercizio di partecipazione alla vita democratica, ridotto al solo momento del voto, nell’investitura plebiscitaria di un “Capo”, inamovibile – di fatto – per cinque anni. Il governo del “Capo” senza contrappesi Con l’introduzione del cosiddetto premierato, la leader di un partito che ha ottenuto appena il 26% dei voti espressi nelle elezioni politiche del settembre 2022, a fronte di un astensionismo che ha raggiunto il 36%, abbraccia un disegno plebiscitario che avrebbe l’immediato esito di limitare la libertà e il ruolo di garanzia super partes del presidente della Repubblica, riducendone la figura a funzione sostanzialmente notarile, e di depotenziare il Parlamento, già fortemente umiliato dal continuo ricorso alla decretazione d’urgenza. La giustificazione formale è un’idea pretestuosa di “governabilità”, una pretesa positiva di rendere stabili gli esecutivi assegnando il potere alla maggioranza, eliminando così la dialettica tra le forze democratiche e guardando alla minoranza come a un inceppo, un disturbo da rendere inoffensivo. Ne sortirebbe un cesarismo, una democrazia “decidente”, dove il governo si presenterebbe alle urne e opererebbe indisturbato fino alle elezioni successive, senza più l’affanno dei pesi e contrappesi previsti dai nostri padri e madri Costituenti, che ben sapevano la necessità di difendere la libertà e il diritto di partecipare alla vita pubblica, dopo aver sperimentato il fascismo. Se si dovesse giungere a un referendum su una riforma autoritaria destinata a mettere nelle mani di poche persone la guida del Paese, i cittadini italiani mostrerebbero – come è stato ogni volta che qualcuno ha provato a manomettere l’impianto della Costituzione repubblicana e antifascista – di avere ben chiara l’importanza dell’equilibrio dei poteri, e di non essere disposti ad affidarsi all’uomo o alla donna della provvidenza di turno. Ma è possibile che il progetto di riforma non veda la luce, andando a infrangersi sugli scogli del pesante giudizio di tecnici, ex presidenti della Consulta e costituzionalisti auditi dalla commissione del Senato che ha in esame il testo, soprattutto per quel che riguarda il lunare premio di maggioranza che attribuirebbe il 55 % dei seggi in Parlamento al primo ministro eletto. Anche in questo caso, tuttavia, non sarebbe da sottovalutare l’effetto di spostamento di soglia portato da questo tentativo retorico, prima ancora che politico, di scardinamento degli equilibri costituzionali e di affermazione di una modalità autoritaria che nell’arco di un anno ha avuto tutto il tempo per delinearsi. Passo dopo passo si arretra sullo Stato di Diritto Il governo in carica ha esordito con un decreto che punisce chi partecipa a un rave con una condanna dai tre ai sei anni. Ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale sull’immigrazione. Ha sferrato un attacco diretto al diritto di sciopero, con l’uso sistematico della precettazione persino in occasione della proclamazione di uno sciopero generale – fatto senza precedenti nella storia repubblicana. In poco più di un anno ha introdotto quindici nuovi reati o fattispecie aggravata per colui che imbratta o deturpa beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche”; ha sancito “il delitto di rivolta in istituto penitenziario”; ha previsto la reclusione da uno a sei anni per lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per il rimpatrio o la permanenza in altre strutture, promuova, organizzi o diriga una rivolta “mediante atti di violenza o minaccia, o mediante atti di resistenza anche passiva”. Parliamo di persone rinchiuse senza aver commesso reato, alle quali sarebbe preclusa persino la nobile forma di protesta messa in atto da Gandhi, Sacharov, Martin Luther King, Vaclav Havel. Soglia dopo soglia, ci siamo abituati a espressioni come “guerra globale” ai trafficanti, “reato universale” per la maternità surrogata, “ecoterrorismo” per le azioni di protesta dei giovani ambientalisti, tanto che alcuni attivisti di Ultima Generazione si sono visti incriminare per il reato gravissimo di associazione a delinquere. Gridare alla Scala “Viva l’Italia antifascista” – sottotesto della nostra Carta costituzionale – è diventato meritevole di identificazione da parte delle Forze di polizia. Al Senato è in discussione un disegno di legge per abrogare il reato di tortura, introdotto nel Codice penale italiano nel 2017, ultimi in Europa. Si potrebbe andare avanti a lungo in questa elencazione, tanto da poter dire che la battaglia per la difesa della Costituzione sarà una battaglia per la difesa della democrazia, della dignità dei fragili, dello spazio di libertà di espressione, contro la criminalizzazione del dissenso.

Associazione nazionale “Libertà e Giustizia” 

Due decenni di vita, tante vittorie alle spalle e, in cantiere, progetti e iniziative per dar voce alla società civile, in dialogo con associazioni e movimenti. Dal 22 aprile 2023, Libertà e Giustizia è presieduta da Daniela Padoan, saggista e scrittrice impegnata in materia di totalitarismi, diritti umani e ambientali. Al lavoro di analisi e pungolo politico sui temi che hanno fin dall’inizio costituito il Dna dell’associazione – la difesa della Costituzione e il contrasto di ogni tentativo di revisione che ne intacchi i principi di libertà e uguaglianza – l’assemblea elettiva ha voluto aggiungere due priorità ineludibili: l’analisi delle implicazioni legislative della connessione tra giustizia ambientale e giustizia sociale, e il contrasto del progetto in corso di riscrittura della storia e manipolazione della memoria. Daniela Padoan succede a Sergio Labate, Paul Ginsborg, Tomaso Montanari, Nadia Urbinati, Sandra Bonsanti. L’associazione si presenta al pubblico il 18 novembre 2002, al Piccolo Teatro Studio di Milano, tenuta a battesimo da un gruppo di garanti: Gae Aulenti, Giovanni Bachelet, Enzo Biagi, Umberto Eco, Alessandro Galante Garrone, Claudio Magris, Guido Rossi, Giovanni Sartori e Umberto Veronesi. Alla base dell’Associazione il Manifesto costitutivo: “Libertà e Giustizia vuole intervenire a spronare i partiti perché esercitino fino in fondo il loro ruolo di rappresentanti di valori, ideali e interessi legittimi. Vuole arricchire culturalmente la politica nazionale con le sue analisi e proposte. Libertà e Giustizia vuole essere l’anello mancante fra i migliori fermenti della società e lo spazio ufficiale della politica.

Premierato: testo integrale

Pubblichiamo il testo integrale del disegno di legge costituzionale sul premierato, che prende il nome di “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”. Articolo 1 (Modifica dell’articolo 59 della Costituzione) Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato. Articolo 2 (Modifica dell’articolo 88 della Costituzione) Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”. Articolo 3 (Modifica dell’articolo 92 della Costituzione) L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri”. Articolo 4 (Modifica dell’articolo 94 della Costituzione) All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche: A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”; B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.” Articolo 5 (Norme transitorie) I senatori di diritto a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione restano in carica. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere.

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