Il 4 aprile 2025 il Consiglio dei ministri ha adottato il decreto legge n48/2025, in tema di sicurezza urbana e altre materie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialel’11.4.2025.
Decreto che, come altri provvedimenti sotto il profilo del metodo democratico, minerà ancora una volta la centralità del Parlamento con l’inevitabile ricorso alla fiducia per la sua conversione in legge.
E’ un decreto legge che va respinto anche sul piano ideologico e non solo giuridico: classista, illiberale, razzista, discriminatorio e inutilmente crudele. L’ambito applicativo di questo decreto ricomprende materie diversissime fra di loro, assolutamente disomogenee (contrasto all’usura, contro il terrorismo, la sicurezza urbana, disposizioni in favore dell’autorità di P.S. e altro ancora). Un autoritratto involontario dell’attuale Potere e dei suoi valori, nel nostro Paese. Un passaggio, sotto il profilo penalistico per usare un’espressione del Prof. Marco Pellissero dell’Università di Torino, dal diritto penale del fatto al diritto penale dell’autore.
Come ho già sostenuto, in altro articolo pubblicato su questa rivista “Dottrina Meloni: Reprimere e respingere” a pag. 21 ,si pensi alla natura pesantemente repressiva e generatrice di marginalità sociale della scelta proposta, contrastante con i principi di minima incidenza della sanzione penale, del carcere come extrema ratio, di proporzionalità della pena” e di conseguente violazione del principio costituzionale di eguaglianza ( ad esempio sono previsti sino a sette anni di reclusione per l’occupazione abusiva di immobile ex art. 634 bis rispetto ai cinque anni previsti per l’omicidio colposo), ma addirittura a principi di tutela dell’infanzia e della maternità in violazione dell’art. 31 della Costituzione (rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena con modifica degli art.146 e 147 c.p. nei confronti di madre detenuta con prole inferiore a un anno che sconterebbero, comunque la pena definitiva, nel caso di reiterato pericolo per la collettività, sempre in regime carcerario seppur attenuato).
Quanto alla evidente limitazione del diritto alla manifestazione del dissenso, si pensi ad es. alle sanzioni penale aumentate fino a due anni (con modifica delle norme speciali sulla circolazione stradale) per condotte prive di reale offensività come il blocco stradale praticato dai lavoratori in sciopero per la difesa del loro posto di lavoro oppure alle manifestazioni dei giovani di Ultima generazione in difesa dell’ambiente o di contrasto al cambiamento climatico.
Palese un rafforzamento della tutela per le forze dell’ordine (a partire dal pagamento delle spese legali per tutti i tre gradi di giudizio in favore degli agenti imputati per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni), ed inoltre una stretta proibizionista (addirittura uno stop alla cannabis light in contrasto con la normativa vigente).
L’istituzione del reato di rivolta (sono 14 i nuovi reati introdotti con l’emanazione del decreto legge n 48/2025) all’interno di un istituto penitenziario con la punibilità delle condotte di resistenza passiva (già una contraddizione in termini) che impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza. Aggiungo che la norma prevede un trattamento sanzionatorio diversificato per gli stessi fatti contestati con l’introduzione del reato di rivolta in carcere commessi, però, all’interno di un centro per il rimpatrio in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La mera mancata esecuzione di un ordine che si manifesta nel non obbedire, costituirebbe, quindi, condotta sanzionabile con una pena fino a cinque anni. Non è, forse, una violazione del principio di proporzionalità della pena?
Che dire poi, dell’aggravante prevista dall’art. 11 del decreto a modifica dell’art. 61 bis del codice penale, applicabile per i reati contro il patrimonio commessi all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane. Perlo stesso fatto, commesso però in un contesto diverso, cambia la quantità della pena.
E ancora: l’aggravante di cui al terzo comma dell’art 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) nella parte in cui prevede un aumento di pena fino alla metà, quando la violenza o la minaccia sono poste in essere per opporsi a un ufficiale o agente di p.g. mentre compie un atto del suo ufficio con previsione discriminatoria rispetto a condotte poste in essere in danno di altri pubblici ufficiali, non è anch’essa una palese violazione dell’art 3 della Carta costituzionale?
Segnalo, infine, che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato in plurime sentenze che il criterio della omogeneità è indice di valutazione per sussistenza del presupposto dell’urgenza di un decreto legge (sentenza n 146/2024 della Corte Costituzionale).
Il decreto legge 48/2025 ha un carattere disomogeneo. Presenta norme in materia di prevenzione alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata nel primo capo, norme poste a tutela della sicurezza pubblica nel secondo (senza accompagnare alcuna statistica al riguardo circa l’aumento in generale dei reati), norme a tutela delle forze dell’ordine nel terzo capo, a tutela delle vittime dell’usura, e a modifica dell’ordinamento penitenziario.
Vi sono poi norme non pertinenti a quanto indicato, come quelle previste sulla cannabis legale, quelle in tema di esibizione dei documenti per l’acquisto di una Sim, quelle che pongono nuove limitazioni alle navi che prestano attività di soccorso in mare.
Anche sotto questo profilo, non sussistono i requisiti previsti dall’art. 77 della Carta per mancanza delle ragioni di necessaria e straordinaria urgenza.
Purtroppo, il decreto è stato promulgato dal Presidente della Repubblica che aveva già svolto alcune osservazioni di rilievo costituzionale sul contenuto dello stesso superate, a mio parere, solo parzialmente.
Sotto il profilo politico, occorre mettere in campo un forte movimento di massa e democratico in difesa dei principi costituzionali dello Stato di diritto.
I Giuristi democratici faranno la loro parte, ma non è sufficiente. Occorre una forte volontà politica e un consenso popolare non sempre automatico su questi temi, per affrontare i veri problemi che stanno alla radice della questione penale: prevenzione e sicurezza sociale, investimenti nella spesa sociale e formazione culturale diffusa.









