Ma quale accoglienza e integrazione!
Dopo la reiterazione del decreto legge Meloni modificato in difesa della detenzione amministrativa dei migranti nei Centri per il Rimpatrio in outsourcing, un’altra nave con otto fermati è arrivata in Albania. Altre navi pronte a fare lo stesso.
E’ un intervento a gamba tesa dell’esecutivo nei confronti dei provvedimenti (ordinanze e non sentenze) della Magistratura che non ha convalidato i fermi anche di richiedenti asilo operati alla frontiera, disapplicando la norma perché in violazione dell’ordinamento comunitario ritenuto prevalente nella definizione di “Paese sicuro“ ( Tribunale di Catania ), o che semplicemente ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea per l’acquisizione di un parere dirimente (Tribunale di Bologna ).
Diventa così operativa la nuova frontiera delle politiche migratorie e la delocalizzazione degli hotspot e dei centri di permanenza e rimpatrio in territorio albanese, che riporta al centro dell’attenzione politica e giuridica il problema della detenzione amministrativa senza commissione di reato.
Nel conflitto permanente fra Governo e magistratura (basta giudici comunisti dichiara il vicepresidente del Consiglio), si rileva la negazione al Giudice terzo e imparziale (art.111 Cost) di interpretare e, conseguentemente, di applicare la legge vigente in conformità ai principi costituzionali (art.10 sul diritto d’asilo e art 117 della Costituzione sul rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali) e del diritto dell’Unione Europea.
Numerosi sono i profili di criticità di questo decreto, per altro costosissimo per il bilancio dello Stato, che attengono, tra i tanti:
1) Alla reale possibilità di valutare prima del trasferimento l’esistenza di condizioni di vulnerabilità ostativa al trattenimento; (di fatto la valutazione avverrà non prima, ma dopo la collocazione nei centri);
2) Alle procedure per l’individuazione della provenienza nazionale del migrante (indispensabile perché l’appartenenza a un paese di origine non sicura inibisce il trattenimento;
3) Alla durata del trattenimento che rischia di protrarsi per un tempo di 18 mesi al di fuori del territorio italiano;
4) Alla effettiva difficoltà di esercitare da parte degli organismi indipendenti, un controllo sulle condizioni di detenzione.
Si realizza, quindi, un ulteriore arretramento sul piano dei diritti e delle garanzie, con l’istituzione di un nuovo doppio binario, ancora una volta (come nel disegno di legge 1660 sulla sicurezza) giustificato da presunte e insussistenti emergenze.
L’esercizio del diritto di difesa, diviene virtuale e rischia di trasformarsi in un mero simulacro (impossibilità di incontrare il proprio assistito).
Se è vero che i centri sono sottoposti alla giurisdizione italiana, la normativa prevede che l’autorità albanese assicuri il mantenimento della sicurezza pubblica nel perimetro esterno e durante i trasferimenti.
DDL Sicurezza: mano pesante e riduzione degli spazi di libertà
Quanto al ddl sicurezza approvato alla Camera, si pensi alla natura pesantemente repressiva e generatrice di marginalità sociale della scelta proposta, contrastante con i principi di minima incidenza della sanzione penale, del carcere come extrema ratio, di proporzionalità della pena ( sino a sette anni di reclusione per l’occupazione abusiva ex art 634 bis c.p rispetto ai 5 anni previsti per l’omicidio colposo ), ma addirittura ai principi di tutela dell’infanzia ( per esempio il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per le detenute condannate in gravidanza o con figlio minore di età inferiore a un anno ), di umanità della pena (art. 27 Cost. ), di uguaglianza e di libera manifestazione del dissenso.
Si pensi, ad esempio, alle condotte prive di reale offensività come il blocco stradale dei lavoratori in sciopero per la difesa del loro posto di lavoro, o alla manifestazione dei giovani di Ultima generazione che ricorre al blocco stradale a titolo dimostrativo in difesa dell’ambiente o di contrasto al cambiamento climatico.
Risulta evidente, quindi, l’uso dello strumento penale per regolare la questione sociale e arginare, in termini repressivi, l’inevitabile conflitto che ne deriva.
Il Governo Meloni, in assenza delle risorse economiche (controriforma, naturalmente, ad invarianza finanziaria) necessarie per colmare i veri problemi del Paese, vara l’ennesimo provvedimento panpenalistico e securitario (in aggiunta a quelli sui rave party, decreto Cutro, decreto Caivano) volto a foraggiarne la pancia con intenti liberticidi.
Vengono perciò introdotte, nel nostro ordinamento, una ventina di fattispecie di reato e aggravanti come quella relativa ai reati commessi nelle vicinanze di stazioni ferroviarie e metropolitane.
Palese un rafforzamento della tutela perle forze dell’ordine (a partire dal pagamento delle spese legali in favore degli agenti imputati per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni), ed inoltre una stretta proibizionista (addirittura uno stop alla cannabis light in contrasto con la normativa vigente).
È preoccupante, come già sopra ricordato, la proposta avanzata in ambito carcerario riguardante il reato di resistenza passiva e la restrizione inframuraria per le detenute madri.
La filosofia che ispira questa controriforma è quella che vuol far vivere le persone nel timore dell’altro limitando il dissenso e il conflitto sociale.
È una ratio che, certamente, non risolve i problemi che affliggono la giustizia italiana e tantomeno l’indecente condizione in cui versano le nostre carceri: aumento dei suicidi, strutture inadeguate, carenza di personale.
Sarebbe anche troppo semplice rammentare che l’aumento delle pene determinerà, inevitabilmente, l’aumento della popolazione carceraria.
Sarà compito delle forze democratiche collocate all’opposizione del Governo Meloni e degli operatori del diritto fedeli al dettato costituzionale operare concretamente individuando gli strumenti politici e giuridici più adatti per contrastare l’eventuale entrata in vigore di questa legge liberticida. Occorrerà una forte mobilitazione nelle piazze e nei luoghi di lavoro per far valere una critica rispettosa dei principi dello Stato di diritto.
Nella denegata ipotesi di una sua definitiva approvazione, sarà compito dei giuristi democratici più sensibili sollevare all’interno dei singoli processi le possibili questioni di legittimità costituzionale in ordine alle diverse norme contenute nel disegno di legge n 1660.
Diversamente, resterà lo strumento del referendum abrogativo, da maneggiare sempre con cura, per difendere i principi e i valori della nostra carta costituzionale.









